LEGGE N. 56 DEL 29.04.2024 – (DECRETO PNNR)

Cosa cambia per la sicurezza sul lavoro

Lo scorso 29 Aprile è stato convertito in Legge, il Decreto Legge N. 19 dello scorso 2 Marzo 2024. La nuova Legge N.56/2024 è entrata in vigore il 02 Maggio 2024.

La Legge approvata non riporta unicamente disposizioni per l’attuazione del PNRR bensì introduce anche novità significative inerenti la Sicurezza sul Lavoro. Novità che sono state anche oggetto di modifiche in fase di conversione dal Decreto alla Legge.

Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, le principali novità apportate dalla nuova Legge N.56/2024 le quali riguardano:

  1. Le indicazioni sui contratti da applicare negli appalti e subappalti opere e servizi
  2. Introduzione del sistema della patente a punti che entrerà in vigore a far data dal prossimo 1° ottobre 2024
  3. Le nuove soglie per la verifica di congruità della manodopera e le sanzioni previste in materia,  sia per appalti privati che pubblici

Approfondiamo i punti precedenti.

PUNTO 1 – APPALTO DI OPERE O SERVIZI E SUBAPPALTI

E’ prevista la corresponsione obbligatoria di un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL di categoria e territoriale, sottoscritto dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente rappresentativi a livello nazionale applicato nel settore e per la zona, strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Quanto sopra come da indicazione del MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il D.L. N. 19/2024 faceva riferimento invece solo a quello maggiormente applicato.

PUNTO 2 – PATENTE A PUNTI

Nella fase di conversione del decreto sono state apportate delle modifiche rispetto alla prima stesura della patente a crediti per le imprese ed i lavoratori autonomi.

Nella stesura del Decreto Legge lo stesso prevedeva l’utilizzo della patente a crediti unicamente nei cantieri edili, la Legge prevede l’utilizzo di questo strumento anche in altri ambiti di attività, che saranno successivamente individuate con decreto del MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Chi è stato escluso dall’obbligo della patente a crediti?

  • I meri fornitori
  • I prestatori di opere di natura intellettuale
  • I soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato
  • Le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA

Sempre con decreto del MLPS saranno inoltre definite:

  • Le modalità di presentazione della domanda ai fini dell’ottenimento della patente
  • I contenuti informativi della patente
  • I presupposti e le modalità procedurali per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente
  • L’individuazione dei criteri per l’attribuzione di ulteriori crediti rispetto a quelli iniziali
  • Le eventuali modalità di recupero dei crediti decurtati

Di seguito riportiamo le principali indicazioni sul punteggio (Vedasi legge allegata)

  • La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti
  • Non sarà possibile svolgere l’attività con un punteggio inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto d’appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto (Tale eccezione però non può essere applicata qualora la sospensione della patente sia avvenuta a cura del INL)
  • Il punteggio sulla patente è decurtato qualora vi siano provvedimenti definitivi (sentenze passate ingiudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative diventate definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge.

PUNTO 3 – VERIFICA DELLA CONGRUITA’ DELLA MANODOPERA

In fase di conversione è stata anche apportata una modifica sulla verifica della congruità della manodopera, attraverso l’introduzione di un sistema sanzionatorio per i soggetti inadempienti che coinvolge sia le aziende pubbliche che private.

Nello specifico:

  • Nel caso di appalti pubblici di valore uguale o superiore a Euro 150.000,00, qualora venga effettuato il versamento del saldo finale senza verifica con esito positivo della congruità della manodopera, la SA (Stazione Appaltante) valuterà negativamente la performance e trasmetterà ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) una segnalazione.
  • Nel caso di appalti privati di valore uguale o superiore a Euro 500.000,00, qualora venga effettuato il versamento del saldo finale senza verifica con esito positivo della congruità della manodopera, determina l’emissione di una sanzione pecuniaria da Euro 1.000,00 a 5.000,00 a carico del committente.

In allegato trovate la LEGGE 56/2024 unitamente ai lavori preparatori

Per maggiori approfondimenti e/o chiarimenti non esitate a contattarci

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *