Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 16305/2026 del 26/05/2026
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16305 del 26 maggio 2026, ha ribadito un principio di grande rilevanza per tutte le aziende: il datore di lavoro è tenuto a prevenire non solo i rischi fisici, ma anche quelli derivanti da carichi di lavoro eccessivi e da condizioni organizzative che possono compromettere la salute psicofisica dei lavoratori.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda riguarda un quadro direttivo che, per un lungo periodo, era stato sottoposto a ritmi di lavoro particolarmente intensi, responsabilità elevate e carichi organizzativi ritenuti non sostenibili. Tale situazione aveva determinato l’insorgenza di una patologia psichica con conseguenti periodi di assenza per malattia.
L’azienda aveva successivamente proceduto al licenziamento del lavoratore per superamento del periodo di comporto. La Corte ha tuttavia riconosciuto il nesso tra la patologia e le condizioni lavorative, evidenziando la responsabilità datoriale nella mancata tutela della salute del dipendente.
I principi affermati dalla Cassazione
Secondo la Suprema Corte:
- l’obbligo di tutela previsto dall’art. 2087 del Codice Civile comprende anche la prevenzione dei rischi psicosociali;
- il datore di lavoro deve organizzare l’attività lavorativa in modo da evitare situazioni di sovraccarico eccessivo;
- l’elevato livello professionale del lavoratore (quadro o dirigente) non esonera l’azienda dagli obblighi di protezione;
- eventuali compensi aggiuntivi o indennità di funzione non giustificano carichi di lavoro incompatibili con la tutela della salute.
Implicazioni per le aziende
La sentenza rappresenta un importante richiamo per tutte le organizzazioni sulla necessità di monitorare costantemente i fattori organizzativi che possono generare stress lavoro-correlato.
In particolare, le aziende dovrebbero verificare:
- carichi di lavoro assegnati;
- distribuzione delle responsabilità;
- gestione degli straordinari;
- reperibilità e disponibilità fuori orario;
- adeguatezza degli organici;
- equilibrio tra obiettivi assegnati e risorse disponibili.
Collegamento con il D.Lgs. 81/2008
Il pronunciamento si inserisce nel quadro degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compreso lo stress lavoro-correlato.
La valutazione non può quindi limitarsi agli aspetti tradizionali della sicurezza, ma deve considerare anche elementi organizzativi quali:
- carichi di lavoro;
- ritmi produttivi;
- turnazioni;
- autonomia decisionale;
- rapporti interpersonali;
- fattori di pressione organizzativa.
Cosa devono fare i datori di lavoro
Alla luce della sentenza n. 16305/2026, risulta opportuno:
- verificare l’aggiornamento della valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- monitorare i livelli di straordinario e reperibilità;
- analizzare eventuali segnali di burnout o disagio organizzativo;
- coinvolgere RSPP, Medico Competente e RLS nelle attività di prevenzione;
- adottare misure organizzative correttive in presenza di situazioni di sovraccarico.
Conclusioni
La Cassazione conferma un orientamento ormai consolidato: la tutela della salute dei lavoratori comprende anche il benessere psicologico e organizzativo. Il superlavoro e i carichi eccessivi possono costituire una violazione degli obblighi di sicurezza e generare responsabilità risarcitorie per il datore di lavoro.
Per le aziende diventa quindi essenziale integrare la gestione dello stress lavoro-correlato nei propri sistemi di prevenzione, trasformando la valutazione dei rischi da mero adempimento documentale a reale strumento di tutela della salute dei lavoratori.
IL NOSTRO TEAM È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI NECESSITÀ

Commenti