LA PATENTE A CREDITI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (DECRETO PNRR 2024)

Lo scorso 2 Marzo c.a. è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 il D.L. n. 19 (denominato Decreto PNRR 2024) contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A far data dal prossimo primo Ottobre 2024 il Decreto introduce la patente a crediti per la sicurezza sul lavoro che riguarderà sia le imprese che i lavoratori autonomi.
Il Decreto-Legge con l’art. 29 comma 19 compreso nel Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di Lavoro” modifica l’art. 27 del D.Lgs. 81/08 “sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori tramite crediti” ma anche l’art. 90 sugli obblighi del committente e responsabile dei lavori e l’art. 157 sulle sanzioni a loro applicate.
La patente, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro, consentirà di partire da un punteggio pari a 30 punti. Per operare nei cantieri temporanei o mobili occorrerà avere un credito di almeno 15 punti.

Quando viene sospesa l’attività?
Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà decidere di sospendere, in via cautelativa, la patente fino ad un massimo di 12 mesi.

Richiamo ai sistemi di gestione della sicurezza
Il nuovo Decreto fa esplicito riferimento ai Sistemi di Gestione della Sicurezza, indicando che il punteggio è incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08.

TABELLA RIEPILOGATIVA DECURTAZIONE PUNTI PATENTE A CREDITI

20 PUNTIInfortunio con morte del lavoratore.
15 PUNTIInfortunio con inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.
10 PUNTIInfortunio con inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.

Violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/08.

Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE).

Mancata formazione ed addestramento.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile.

Mancata elaborazione dei Piano Operativo della Sicurezza (POS).

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto.

Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.
7 PUNTIViolazioni di cui all’All. XI del D.Lgs. 81/08 (Elenco lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori).

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m. 1,50 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m. 2,00, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

Lavori subacquei con respiratori.

Lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
5 PUNTIViolazioni di cui al D.Lgs. 12/02 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero e di lavoro irregolare).

Impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Per maggiori approfondimenti e/o chiarimenti non esitate a contattarci

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