EMANATA LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 4 DEL 10/02/2026 – DISPOSIZIONI INERENTI LA FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Come preannunciato nei mesi precedenti dagli Assessori regionali Bertolaso e Tironi, a seguito della pubblicazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17.04.2025, è diventato Legge Regionale (Pubblicato sul BURL del 10/02/2026) il progetto che prevede la realizzazione di una piattaforma informatica regionale dove tutti i formatori dovranno registrarsi e caricare i dati dei percorsi formativi e degli attestati emessi.

Le modalità operative saranno le seguenti:

  • I soggetti formatori di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), e i soggetti formatori di cui alle sezioni II e III dell’elenco regionale, inseriranno nella piattaforma la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione, o aggiornamento, comprensivo dell’elenco discenti e del calendario del corso.
  • Al termine del corso di formazione, entro 30gg, i soggetti formatori dovranno darne comunicazione tramite la medesima piattaforma.
  • All’assolvimento degli obblighi di cui ai punti precedenti sono obbligati anche i Datori di Lavoro che erogano direttamente corsi di formazione o aggiornamento per i propri lavoratori, preposti e dirigenti alle condizione previste dall’Accordo Stato-Regioni.

Apparato sanzionatorio (Art. 4)

  • Erogazione di corsi di formazione o aggiornamento in assenza di iscrizione nelle sezioni II e III dell’elenco regionale comporta una sanzione amministrativa da Euro 5.000 a 30.000 unitamente al divieto di iscrizione nel medesimo elenco fino a 12 mesi.
  • I soggetti formatori iscritti nell’elenco II e III e i datori di lavoro di cui all’art.3 che non ottemperano all’invio delle comunicazioni incorrono in una sanzione amministrativa da Euro 500 a 3.000 per ogni corso di formazione o aggiornamento, oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione nell’elenco regionale fino a 6 mesi.
  • Salvo che il fatto non costituisca reato, i soggetti formatori e i datori di lavoro che rilascino attestati non generati dalla piattaforma informatica regionale incorrono in una sanzione amministrativa da Euro 100 a 600 per ogni attestato e gli attestati non sono considerati validi.
  • L’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 2 è revocata in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere sulla sussistenza di uno o più requisiti richiesti.

Le attività di vigilanza e controllo saranno espletate dalle ATS, le quali hanno accesso alle informazioni disponibili sulla piattaforma. Analoga facoltà di accesso e controllo è riconosciuta, previa intesa, all’Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

In allegato il BURL del 10/02/2026

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