La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 32659/2025 del 15.12.25 ha stabilito che per ricorrere legittimamente alla somministrazione di lavoro è necessario un Documento di Valutazione dei Rischi che non sia generico, ma specificatamente riferito anche ai lavoratori in somministrazione. Con questa sentenza la Corte interpreta il combinato disposto degli artt. 28 D.Lgs. 81/08 e 32 D.Lgs. 81/2015 come richiedente una valutazione non solo formale ma effettiva, concreta e specifica per i somministrati.
Il semplice possesso di un documento di valutazione dei rischi generale applicabile indistintamente a tutti i lavoratori non è ritenuto sufficiente quando vengono utilizzati lavoratori somministrati/interinali; in quanto la valutazione deve tenere conto della particolarità della tipologia contrattuale.
Il documento deve:
- Essere redatto prima prima dell’arrivo dei somministrati e deve possedere data certa;
- Deve individuare preventivamente i rischi specifici connessi all’inserimento del lavoratore somministrato;
- Deve contenere le misure di prevenzione e protezione, inclusi i dpi e procedure operative mirate.
In assenza del DVR specifico e con data certa:
- La somministrazione di lavoro è illegittima;
- Il lavoratore può ottenere la costituzione del rapporto diretto con l’utilizzatore sin dall’inizio della missione;
- Il DVR generico non soddisfa la tutela prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
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