Con nota N. 6261 del 16/07/2025 l’Ispettorato del lavoro ha chiarito il quesito di cui sopra.
Da tempo il legislatore ha rafforzato la figura del preposto in azienda. La pubblicazione dell’ultimo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 ha portato la formazione base a 12 ore e l’aggiornamento biennale, da qui si evince un rafforzamento di tale figura indispensabile nelle aziende.
Il preposto è colui il quale svolge un’attività di vigilanza con poteri impeditivi di eventi lesivi.
La nota precisa che non è la norma a fissare un tempo minimo di anzianità (esempio 12 mesi) per poter ricoprire il ruolo di preposto. La giovane anzianità di servizio non può escludere la possibilità di essere preposto.
Anche i lavoratori con contratto di apprendistato possono svolgere il ruolo di preposto, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di competenza, formazione, potere gerarchico/funzionale, esperienza e capacità di svolgere effettivamente i compiti previsti dalla normativa. La qualifica formale non è sufficiente.
Spetterà agli Ispettori la verifica della effettiva idoneità a svolgere il ruolo di preposto, non solo dal punto di vista documentale. Valutare testimonianze, valutare se il preposto designato abbia effettivamente poteri e capacità per impedire eventi lesivi.
In allegato trovate la nota 6261
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