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Ordinanze Regione Lombardia N. 711, 712 e 713 – Nuovi comuni in zona arancione rinforzato

In data 01 Marzo 2021 il Governatore della Lombardia ha firmato le 0rdinanze n. 711 e 712 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle provincie di Brescia e Como e nei comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG),   Cremona, Bordolano, Castelverde, Corte De Cortesi con Cignone, Corte De’ Frati, Olmeneta, Pozzaglio ed Uniti, Spinadesco, Spineda, Soncino (CR), Besate, Binasco, Casarile, Liscate, Melzo, Motta Visconti, Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Rodano, Vignate (MI), Asola, Casalmoro, Casaloldo, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Gonzaga, Medole, Moglia, Pegognaga, Pomponesco, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo Delle Segnate, Suzzara, Viadana (MN), Battuda, Bereguardo, Borgarello, Casorate Primo, Giussago, Rognano, Siziano, Trivolzio, Trovo, Zeccone, Vidigulfo e Zerbolò (PV).

Le disposizioni delle presenti ordinanze hanno effetto dal 3 marzo 2021 al 10 marzo 2021.

In data 02 Marzo 2021 il Governatore della Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 713 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei comuni di Bollate (MI), Mede (PV) e Viggiù (VA). Tali comuni attualmente collocati in zona rossa, dal 4 marzo e fino all’11 marzo passano anch’essi in zona arancione “rafforzato”. Il comune di Valgoglio (BG) resta in zona rossa fino al 7 marzo.

Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, le principali restrizioni previste per i comuni in arancione “rafforzato”:

  • Si applicano le misure restrittive relative alla Zona Arancione.
  • Sono sospese le attività scolastiche delle classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di ogni grado con sede nei predetti comuni. Le attività didattiche saranno svolte solo in modalità a distanza.
  • Sono sospese le scuole dell’infanzia con sede nei predetti comuni. I servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età) non saranno sospesi e riprenderanno nei territori in cui lo erano (comuni presenti nell’Ordinanza N. 705).
  • In tutte le scuole dei predetti comuni sono sospese le attività di laboratorio.
  • Rimane la possibilità di svolgere in presenza le attività in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • C’è la forte raccomandazione per le scuole e le istituzioni formative aventi sede in territori della Lombardia diversi dai precedentemente citati di disporre la didattica a distanza per gli studenti residenti o domiciliati nei predetti comuni.
  • È fatto divieto ai residenti delle predette zone recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale anche se ubicate in territori diversi dai predetti comuni.
  • È fatto divieto ai non residenti nelle predette zone di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale ubicate in territori dei predetti comuni.
  • Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del DPCM del 14 gennaio 2021, in ordine al lavoro agile, relativamente alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sui predetti territori, nonché in relazione a quei dipendenti di pubbliche amministrazioni con sedi ed uffici in altri territori della Lombardia che però sono residenti o domiciliati nei predetti territori.
  • Si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del DPCM del 14 gennaio 2021 con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sui predetti territori. Le attività possono proseguire a distanza.
  • C’è la forte raccomandazione per le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sede in territori della Lombardia diversi dai precedentemente citati di disporre la didattica a distanza per gli studenti residenti o domiciliati nei predetti comuni.
  • È fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi per la protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nei predetti comuni.
  • L’efficacia dell’Ordinanza n.688 del 26 gennaio 2021 in relazione ad attività agricole, di controllo faunistico, venatorie e piscatorie è sospesa.

In allegato le ordinanze complete:

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