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Ordinanza Regione Lombardia N. 624 Del 27/10/20

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In data 27 ottobre 2020 il Governatore della Lombardia ha firmato l’0rdinanza n. 624 per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni della presente ordinanza hanno effetto dal 27 ottobre al 13 novembre 2020.

Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti dell’Ordinanza:

  • I gestori ed organizzatori delle attività economiche e sociali programmano le medesime, al fine di garantire il rispetto da parte del pubblico e dei clienti dell’Ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21.10.20, riconfermata fino al 13 novembre dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 26.10.20
  • Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
  • E’ fatto obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale
  • Devono essere adottate regole di accesso agli esercizi, in funzione delle loro caratteristiche, al fine di evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno  1 metro di separazione tra i clienti.
  • Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande  si attengono alle disposizioni di cui al DPCM del 24.10.20. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale.
  • Sono chiusi dalle 18:00 alle 05:00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio su pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati
  • Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti e all’interno dei mercati agroalimentari all’ingrosso, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza di almeno un metro
  • E’ vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti
  • Le scuole secondarie di secondo grado devono organizzare le lezioni mediante il ricorso alla didattica a distanza. Possono svolgersi in presenza solo le attività laboratoriali

In allegato l’ordinanza completa:

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