L’ordinanza ha validità su tutto il territorio regionale dal 22 ottobre al 13 novembre 2020
In breve tutti i provvedimenti
- I gestori ed i proprietari di attività economiche e sociali devono programmare le misure correlate all’adozione dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020 al fine di garantirne il rispetto da parte del pubblico.
- La chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali è disposta nelle giornate di sabato e domenica. Tale disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
- Al fine di evitare l’affollamento all’interno di esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è obbligatorio esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse. Inoltre devono essere adottate regole d’ingresso tali da evitare assembramenti all’interno dei locali e garantire le distanze di almeno un metro tra i clienti.
- Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre. Restano escluse dal divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
Modifiche all’ordinanza N. 620 del 16/10/2020
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo.
- I distributori automatici “h24” di alimenti e bevande confezionate con affaccio su pubblica via sono chiusi dalle 18:00 alle 5:00. Restano esclusi da questo provvedimento i distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati.
- I divieti esposti nei precedenti punti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
- Dalle 18:00 alle 5:00 è vietato il consumo di bevande su aree aperte al pubblico.
- Il consumo di bevande alcoliche è sempre vietato nelle aree pubbliche.
- I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive.
- Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.
Le società e le associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere gli allenamenti in forma individuale. - Le scuole secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività mediante la didattica a distanza per l’intero gruppo classe fatti salvi bisogni educativi speciali.
Le attività di laboratorio possono ancora essere svolte in presenza.
In allegato l’ordinanza completa: