Con circolare del 12 aprile, a firma della Direzione Generale, il Ministero della Salute ha fornito maggiori indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.
Alla luce della vigente normativa a livello nazionale e del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 06.04.2021 le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.
- A) Lavoratori con sintomi gravi e ricovero
- Il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione effettua la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza superiore a sessanta giorni continuativi).
- B) Lavoratori positivi sintomatici
- Possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
- C) Lavoratori positivi asintomatici
- Possono rientrare dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine della quale risulti eseguito un test molecolare con esito negativo.
- D) Lavoratori positivi a lungo termine
- I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal Servizio Sanitario.
- E) Lavoratore contatto stretto asintomatico
- Il medico curante rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore non possa essere collocato in regime di lavoro agile.
- Riammissione al lavoro dopo quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, sottoporre a tampone molecolare o antigenico, la cui negatività deve essere trasmessa al dipartimento della Sanità Pubblica.
In allegato la circolare completa.