In data 19 novembre 2021 è stata emanata, con modifiche ed integrazioni, la Legge di conversione n.165 relativa al Decreto Legge n.127 del 21 Settembre 2021 contenente disposizioni relative all’impiego del Green Pass in ambito lavorativo.
Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti della Legge di conversione:
- I lavoratori pubblici e privati hanno la possibilità di richiedere al datore di lavoro di potergli consegnare copia del personale Green Pass, al fine di essere esonerati dai controlli del possesso e della relativa esibizione per l’accesso al luogo di lavoro, per tutta la durata della validità del certificato verde Covid-19.
- Sono soggetti al controllo del possesso e dell’esibizione del Green Pass, tutti coloro che partecipano, in qualità di allievi, a percorsi formativi nei luoghi di lavoro;
- Per i lavoratori in somministrazione il controllo del possesso e dell’esibizione del Green Pass è a carico dell’utilizzatore e non del somministratore.
- Nelle imprese con meno di quindici lavoratori. Il lavoratore non in possesso o per mancata esibizione del Green Pass potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, che non potrà avere una durata superiore a dieci giorni “lavorativi”, ma “rinnovabili” fino al termine del periodo emergenziale, senza che questo possa incidere sulla conservazione del posto di lavoro o determinare conseguenze disciplinari per il lavoratore sospeso.
- La scadenza della validità del Green Pass durante la prestazione lavorativa non da luogo a sanzioni. Inoltre, al lavoratore è concesso di rimanere nel luogo di lavoro per il tempo necessario allo svolgimento del turno.
In allegato il Decreto Legge n.127 e la Legge di conversione n.165