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COVID-19 Le novità introdotte dal DPCM del 24 Ottobre 2020

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In data 25.10.20 il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le disposizioni del presente decreto si applicano a far data dal 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.

Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti del Decreto:

  • I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
  • L’accesso del pubblico ai parchi, ville e giardini pubblici, è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
  • E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici , purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e un metro per ogni altra attività.
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Adozione di almeno il 75% della didattica a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
  • Sono consentiti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
  • Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5:00 alle 18:00. E’ vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie, nonché fino alle 24:00 la ristorazione con asporto.
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
  • restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

In allegato il DPCM con gli ALLEGATI

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