Il Presidente Conte firma il DPCM del 03 novembre 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti del Decreto:
- Dalle 22:00 alle 05:00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o motivi di salute
- Sono sospese le attività dei parchi tematiche e di divertimento
- E’ consentito svolgere attività sportiva o motoria, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva ed un metro per ogni altra attività
- Scuole di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
- L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia continua a svolgersi in presenza.
- Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL
- E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che benga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
- Le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 05:00 fino alle 18:00 a condizione che le Regioni e le Provincie autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di sevizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti
- Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi
- A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale e consentito un coefficiente di riempimento massimo del 50 per cento
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus con ordinanza del Ministro della Salute adottata sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”.
Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi precedenti e provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco, fermo restando la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinande sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.
A FAR DATA DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELLE ORDINANZE DEL MINISTRO DELLA SALUTE NELLE REGIONI IVI INDIVIDUATE SONO APPLICATE LE SEGUENTI MISURE DI CONTENIMENTO PER LIVELLO DI GRAVITA’ E DI RISCHIO, IDENTIFICATE COME DI SEGUITO:
- Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno SCENARIO DI ELEVATA GRAVITA’ e da un LIVELLO DI RISCHIO ALTO (Vedi DPCM allegato per il dettaglio delle restrizioni)
- Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno SCENARIO DI MASSIMA GRAVITA’ e da un LIVELLO DI RISCHIO ALTO (Vedi DPCM allegato per il dettaglio delle restrizioni)
In allegato il DPCM con gli ALLEGATI