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COVID-19 Le novità introdotte dal DPCM del 03 Dicembre 2020

Il Presidente Conte ha firmato il DPCM del 03 Dicembre 2020, le cui disposizioni si applicano dalla data del 4 Dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 Novembre 2020, efficaci fino al 15 Gennaio 2021.

Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti del Decreto:

  • È confermato l’utilizzo della divisione nelle tre fasce (rossa, arancione e gialla) per le regioni. Le norme per le diverse fasce rimangono invariate.
  • Dal 21 Dicembre 2020 al 7 Gennaio 2021 è vietato lo spostamento tra le regioni o province autonome su tutto il territorio nazionale. Non è consentito raggiungere le seconde case durante questo periodo se al di fuori del territorio regionale o della provincia autonoma.
  • Nelle giornate del 25 e 26 Dicembre e del 1° Gennaio su tutto il territorio nazionale è vietato lo spostamento tra i comuni salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (salute). Il rientro presso il proprio domicilio, residenza o abitazione è sempre consentito. Non è consentito raggiungere le seconde case durante questi giorni se al di fuori del territorio del comune di residenza.
  • Il Coprifuoco per tutta la durata del DPCM avrà inizio alle ore 22:00 e avrà fine alle 5:00 del giorno successivo con unica variazione per il giorno di Capodanno che avrà inizio alle 22:00 del 31 Dicembre 2020 e avrà fine alle ore 7:00 del 1° Gennaio 2021.
  • Dal 7 Gennaio 2021 sarà garantita la didattica in presenza per il 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di secondo grado.
  • Durante i giorni festivi e prefestivi rimangono chiusi gli esercizi commerciali all’interno di gallerie commerciali, centri commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi, edicole e di prodotti agricoli e florovivaistici. Fino al 6 Gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21:00.
  • Dalle ore 18:00 del 31 Dicembre 2020 alle ore 07:00 del 1° Gennaio 2021 la ristorazione negli alberghi ed altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.
  • Gli impianti sciistici resteranno chiusi al pubblico e potranno accedervi solo atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Dal 7 Gennaio gli impianti saranno resi disponibili anche agli sciatori amatoriali.
  • Dal 21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 i servizi di crociera da parte di navi passeggeri di bandiera italiana sono sospesi, aventi come luogo di partenza o scalo, ovvero destinazione porti italiani. Nello stesso periodo è vietato a tutte le navi passeggeri di bandiere estere facenti servizio di crociera di fare ingresso nei porti italiani.

Permanenza nelle fasce di rischio

Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica i parametri relativi all’andamento della pandemia e provvede con ordinanza all’aggiornamento degli elenchi delle tre fasce di rischio, fermo restando la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinande sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

In allegato il DPCM con gli ALLEGATI

1 commento su “COVID-19 Le novità introdotte dal DPCM del 03 Dicembre 2020”

  1. Pingback: Ordinanza del Ministro della Salute – Lombardia, Basilicata, Calabria e Piemonte entrano in zona gialla – Safety & Technology

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