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COVID-19 Le novità introdotte dal Decreto Legge n.52 del 22 Aprile 2021

Il Presidente del consiglio Draghi ha firmato un nuovo Decreto Legge nella giornata del 22 Aprile 2021. Il presente decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni in questo Decreto Legge sono atte a prorogare lo stato di emergenza e le misure per il contenimento del contagio.

Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti del Decreto Legge:

  • Vengono introdotte le Certificazioni verdi COVID-19.
  • Dal 26 Aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata ed in uscita dai territori delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano che si collocano in Zona Bianca e Zona Gialla.
  • Dal 1° Maggio al 31 Luglio nelle Regioni dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti verranno applicate le misure previste per la Zona Rossa.
  • Dal 1° Maggio al 31 Luglio i Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di applicare misure previste per la Zona Rossa o ulteriori misure previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 nelle Provincie dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure dove la circolazione delle varianti determina un alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
  • Gli spostamenti in entrata ed in uscita dai territori collocati in Zona Arancione o Zona Rossa sono consentiti oltre che per necessità, esigenze lavorative, motivi di salute, rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.
  • Dal 26 Aprile al 15 Giugno 2021 nelle Regioni in Zona Gialla è possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nel limite massimo di 4 persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.
  • Dal 26 Aprile al 15 Giugno 2021 nelle Regioni in Zona Arancione, restando nel proprio Comune, è possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nel limite massimo di 4 persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.
  • Dal 26 Aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, su tutto il territorio nazionale è assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
  • Dal 26 Aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni secondarie di secondo grado garantiscono la didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento nelle Regioni in Zona Rossa e, nelle Regioni in Zona Arancione o Gialla, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza.
  • Su tutto il territorio nazionale rimane la possibilità di svolgere in presenza le attività in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • Dal 26 Aprile 2021 e fino al 31 Luglio 2021, nelle Regioni in Zona Arancione o Gialla le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza nel rispetto dei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti. Nelle Regioni in Zona Rossa i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.
    Sull’intero territorio nazionale sono previsti in presenza gli esami, le prove, le sedute di laurea, le attività di orientamento e di tutorato e le attività dei laboratori. Biblioteche, sale lettura e sale studio sono aperte tenendo conto anche delle esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
    Queste disposizioni si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
  • Dal 26 Aprile 2021 nelle regioni in Zona Gialla le attività dei servizi di ristorazione sono consentite con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto anche a cena nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
  • Dal 1° Giugno 2021 nelle regioni in Zona Gialla le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso con consumo al tavolo dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 nel rispetto dei protocolli.
  • Dal 15 Maggio 2021 nelle regioni in Zona Gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto nel rispetto dei protocolli.
  • Dal 1° Giugno 2021 nelle regioni in Zona Gialla sono consentite le attività delle palestre nel rispetto dei protocolli.
  • Dal 26 Aprile 2021 nelle regioni in Zona Gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.

Di seguito sono riportati gli argomenti degli articoli contenuti nel Decreto Legge:

  • Art.1: Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Art.2: Misure relative agli spostamenti.
  • Art.3: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore.
  • Art.4: Attività dei servizi di ristorazione.
  • Art.5: Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi.
  • Art.6: Piscine, palestre e sport di squadra.
  • Art.7: Fiere, convegni e congressi.
  • Art.8: Centri termali e parchi tematici e di divertimento.
  • Art.9: Certificazioni verdi COVID-19.
  • Art.10: Modifiche al decreto-legge 5 Marzo 2020, n.19 e al decreto-legge 16 Maggio 2020 n.33.
  • Art.11: Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
  • Art.12: Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri.
  • Art.13: Sanzioni.
  • Art.14: Entrata in vigore.

In allegato il Decreto Legge ed i suoi Allegati

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