Il Presidente del consiglio Draghi ha firmato un nuovo Decreto Legge nella giornata del 22 Aprile 2021. Il presente decreto legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni in questo Decreto Legge sono atte a prorogare lo stato di emergenza e le misure per il contenimento del contagio.
Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti del Decreto Legge:
- Vengono introdotte le Certificazioni verdi COVID-19.
- Dal 26 Aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti in entrata ed in uscita dai territori delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano che si collocano in Zona Bianca e Zona Gialla.
- Dal 1° Maggio al 31 Luglio nelle Regioni dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti verranno applicate le misure previste per la Zona Rossa.
- Dal 1° Maggio al 31 Luglio i Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di applicare misure previste per la Zona Rossa o ulteriori misure previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 nelle Provincie dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure dove la circolazione delle varianti determina un alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
- Gli spostamenti in entrata ed in uscita dai territori collocati in Zona Arancione o Zona Rossa sono consentiti oltre che per necessità, esigenze lavorative, motivi di salute, rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19.
- Dal 26 Aprile al 15 Giugno 2021 nelle Regioni in Zona Gialla è possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nel limite massimo di 4 persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.
- Dal 26 Aprile al 15 Giugno 2021 nelle Regioni in Zona Arancione, restando nel proprio Comune, è possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, nel limite massimo di 4 persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.
- Dal 26 Aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, su tutto il territorio nazionale è assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
- Dal 26 Aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni secondarie di secondo grado garantiscono la didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento nelle Regioni in Zona Rossa e, nelle Regioni in Zona Arancione o Gialla, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza.
- Su tutto il territorio nazionale rimane la possibilità di svolgere in presenza le attività in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Dal 26 Aprile 2021 e fino al 31 Luglio 2021, nelle Regioni in Zona Arancione o Gialla le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza nel rispetto dei piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti. Nelle Regioni in Zona Rossa i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.
Sull’intero territorio nazionale sono previsti in presenza gli esami, le prove, le sedute di laurea, le attività di orientamento e di tutorato e le attività dei laboratori. Biblioteche, sale lettura e sale studio sono aperte tenendo conto anche delle esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.
Queste disposizioni si applicano anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. - Dal 26 Aprile 2021 nelle regioni in Zona Gialla le attività dei servizi di ristorazione sono consentite con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto anche a cena nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
- Dal 1° Giugno 2021 nelle regioni in Zona Gialla le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso con consumo al tavolo dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 nel rispetto dei protocolli.
- Dal 15 Maggio 2021 nelle regioni in Zona Gialla sono consentite le attività di piscine all’aperto nel rispetto dei protocolli.
- Dal 1° Giugno 2021 nelle regioni in Zona Gialla sono consentite le attività delle palestre nel rispetto dei protocolli.
- Dal 26 Aprile 2021 nelle regioni in Zona Gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.
Di seguito sono riportati gli argomenti degli articoli contenuti nel Decreto Legge:
- Art.1: Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Art.2: Misure relative agli spostamenti.
- Art.3: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore.
- Art.4: Attività dei servizi di ristorazione.
- Art.5: Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi.
- Art.6: Piscine, palestre e sport di squadra.
- Art.7: Fiere, convegni e congressi.
- Art.8: Centri termali e parchi tematici e di divertimento.
- Art.9: Certificazioni verdi COVID-19.
- Art.10: Modifiche al decreto-legge 5 Marzo 2020, n.19 e al decreto-legge 16 Maggio 2020 n.33.
- Art.11: Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Art.12: Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri.
- Art.13: Sanzioni.
- Art.14: Entrata in vigore.
In allegato il Decreto Legge ed i suoi Allegati