Il Presidente del consiglio Draghi ha firmato un nuovo Decreto Legge nella giornata del 1° Aprile 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 7 Aprile 2021 e fino al 30 Aprile 2021. Tali disposizioni sono atte a prorogare lo stato di emergenza e le misure per il contenimento del contagio.
Di seguito riportiamo, a titolo non esaustivo, i principali contenuti del Decreto Legge:
- Nelle Zone Gialle saranno applicate le misure previste per la Zona Arancione.
- Nelle Regioni dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti verranno applicate le misure previste per la Zona Rossa.
- I Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di applicare misure previste per la Zona Rossa o ulteriori misure previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 nelle Provincie dove l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure dove la circolazione delle varianti determina un alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
- Nelle Regioni in Zona Arancione, restando nel proprio Comune, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, nel limite massimo di 2 persone. I figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.
- Su tutto il territorio nazionale è assicurato lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Nelle Regioni in Zona Arancione è assicurato lo svolgimento in presenza dell’attività scolastica di tutti gli anni di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
- Nelle Regioni in Zona Arancione le istituzioni secondarie di secondo grado garantiscono la didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza.
- Su tutto il territorio nazionale rimane la possibilità di svolgere in presenza le attività in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Di seguito sono riportati gli argomenti degli articoli contenuti nel Decreto Legge:
- Art.1: Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Art.2: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
- Art.3: Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2.
- Art.4: Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
- Art.5: Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.
- Art.6: Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria nell’emergenza pandemica da COVID-19.
- Art.7: Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell’ordine professionale di cui alla legge 3 Febbraio 1963, n. 69.
- Art.8: Termini in materia di lavoro e terzo settore.
- Art.9: Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale.
- Art.10: Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici.
- Art.11: Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 Ottobre 2019.
- Art.12: Entrata in vigore.
In allegato il Decreto Legge.